Il 14 marzo in Commissione Giustizia del Senato si sono svolte le audizioni per esaminare il disegno di legge n. 755 “Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l’effettiva realizzazione del credito” .
Si tratta di un decreto nato su iniziativa dei senatori Ostellari, Romeo, Pillon, Pellegrini, Canduradi che finisce per ridurre il ruolo del giudice e ampliare quello dell’avvocato sull’emanazione del decreto ingiuntivo .
Hanno preso parte all’incontro i rappresentanti del CNF e dell’OCF.
Ebbene, il suddetto decreto che punta a far risparmiare tempo e denaro ai creditori, ma anche agli uffici giudiziari prevede le seguenti novit?:
– verifica da parte dell’avvocato (non pi? del giudice) dei presupposti richiesti dall’art. 633 c.p.c per l’emanazione del decreto ingiuntivo e consultazione delle banche dati delle PA, per individuare telematicamente i beni pignorabili, al fine di evitare esecuzioni inutili;
– emissione dell’atto ad opera dell’avvocato contenente l’ingiunzione di pagamento nel termine di venti giorni con avvertimento che, entro la stessa scadenza temporale, il debitore pu? fare opposizione e che, in mancanza, si proceder? a esecuzione forzata;
– notifica dell’atto a mezzo PEC o posta;
– spostamento del contraddittorio alla fase dell’opposizione, da proporre all’ufficio giudiziario competente per valore con ricorso da notificare all’avvocato che ha emesso l’ingiunzione.
Inoltre, al termine delle audizioni l’Organismo Congressuale Forense ha inviato una comunicazione con cui ha segnalato gli emendamenti che devono essere apportati al disegno di legge.
In particolare, tra le proposte emendative dell?avvocatura figurano le seguenti:
– in primo luogo, ampliamento del termine fino a 40 giorni per l?opposizione del debitore;
– in secondo luogo, conferimento del potere al giudice, in caso di opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione a provvedere con ordinanza alla concessione dell’esecuzione provvisoria dell’atto, escludendo la possibilit? di rigetto con decreto motivato da pronunciare in prima udienza;
– infine, soppressione dell’art. 656 ter del disegno di legge in oggetto il quale prevede che “Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto”.
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