Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione fa luce su diffuse dinamiche del rapporto di lavoro.
Con sentenza del 14.3.2019 n. 7306 la Suprema Corte ha fatto chiarezza affermando che la “contestazione disciplinare deve essere letta al dipendente” definendo i principi – guida che il datore di lavoro è tenuto a rispettare nel consegnare una contestazione a mano sul luogo di lavoro.
In particolare, nella vicenda in esame un lavoratore aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale di Milano in quanto ritenuta illegittima la sanzione irrogatagli all’esito di una contestazione di cui aveva rifiutato la consegna a mano sul luogo di lavoro.
Il lavoratore, nel proporre ricorso, riteneva violato il suo diritto di difesa, in quanto non aveva potuto prendere cognizione degli addebiti sollevati, prima dell’irrogazione della sanzione disciplinare.
Il Giudice di primo grado, cosi come la Corte d’Appello di Milano, accoglieva la doglianza del lavoratore, considerato che, da una parte, la busta contenente l’atto, non risultava mai essere stata aperta dal lavoratore e, dall’altra, l’Azienda, evidentemente nella consapevolezza di ciò, aveva inviato anche una raccomandata, ricevuta dal dipendente solo dopo l’applicazione della sanzione disciplinare.
Questa prima decisione veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
La Corte d’Appello, tuttavia, annullava nuovamente la sanzione disciplinare, sostenendo che non fosse stata fornita prova dell’avvenuta consegna del documento al lavoratore.
Ebbene, il datore di lavoro decideva di ricorrere per Cassazione sulla base di un granitico orientamento giurisprudenziale, in base al quale esiste l’obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicch l rifiuto del lavoratore,
destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 c.c.., a quello che, in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso.
Eppure, alla luce della mancata apertura della busta, non poteva essere fornita la prova che fosse ivi contenuta la contestazione, mediante prova documentale, attraverso la prova testimoniale.
Pertanto la Cassazione, investita nuovamente della questione, con sentenza n. 7306 del 14.03.2019 confermava che la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare quall’oggetto della comunicazione e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale.
Inoltre, la Suprema Corte sanciva che, sebbene il dipendente sia tenuto ad accettare la comunicazione brevi manu, ove questo rifiuti di ricevere l’atto, la consegna non si perfeziona se un delegato dell’azienda non legge (o non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatario.
In altre parole, la Corte, ha stabilito che sussiste l’incompletezza della comunicazione a mano di un atto se questa non è accompagnata dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente.
Alla luce di tale importante sentenza occorre prendere atto che, non solo onere dell’impresa rendere conoscibile la contestazione mediante il tentativo di lettura, ma è bene che questa attività sia espletata alla presenza di due testimoni che sottoscrivano la ricezione da parte del dipendente della relativa nota.
Infine, nel caso di invio di un atto con raccomandata a/r per cui è già stato effettuato il tentativo di consegna a mano, risulta utile precisare che il tentativo brevi manu non si è concluso per rifiuto illegittimo del dipendente.
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