In tema di malattia e assenza da lavoro un argomento molto ampio e delicato che coinvolge numerose ipotesi, quello relativo al licenziamento per superamento del periodo di comporto. A riguardo, si cade spesso nell’errore di pensare che, durante la malattia, non si possa mai essere licenziati. Cosa? come è errato credere che il superamento del comporto implichi un licenziamento automatico.
Innanzitutto, con il termine comporto si intende quel periodo di assenza (per malattia) entro il quale il dipendente non può essere licenziato, ma decorso il quale il datore di lavoro può decidere di risolvere il contratto.
Inoltre, la legge regolamenta la durata del comporto solo per gli impiegati, differenziandola in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore (anche se il contratto collettivo può prevedere regole più favorevoli per i lavoratori) mentre per gli operai la durata del periodo di comporto , stabilita dai contratti collettivi.
Invece, un’importante novità riguarda il caso in cui il dipendente abbia sforato il periodo massimo di comporto fissato dal ccnl e l’azienda decida di interrompere il rapporto di lavoro. Infatti, in tal caso affinchè il datore di lavoro non decada dal potere di procedere al licenziamento dovrà, una volta superato il limite del comporto, inviare tempestivamente al lavoratore una raccomandata con la quale dichiara la volontà di procedere in tal senso.
Pertanto, il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è automatico e la tempestività va accertata tenendo conto dell’esigenza del datore di lavoro di valutare convenientemente la sequela degli episodi di malattia, sia al fine di stabilire se, secondo il ccnl applicabile, è stato effettivamente superato il periodo di comporto, sia per accertare un eventuale interesse aziendale alla prosecuzione del rapporto nonostante le numerose assenze del dipendente.
Sul punto si è pronunciata recentemente la Cassazione con Ordinanza n. 29402 del 15 novembre 2018, affermando che il licenziamento per superamento del comporto va intimato senza ritardo, nell’immediatezza dell’evento. Infatti, una prolungata attesa potrebbe ingenerare un legittimo affidamento circa l’intervenuta stabilizzazione del rapporto anche oltre la fine del comporto, ci? escludendo la legittimità dell’eventuale licenziamento.
Si tratta di pronunce in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato che ha più volte ribadito l’illegittimità del licenziamento irrogato a distanza di tempo dalla maturazione del periodo di comporto, constatato che il decorrere di un lasso temporale considerevole altro non fa se non concretizzare la volontà abdicativa del datore di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 25535/2018).
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