In questi tempi difficili il pensiero di tutti noi è rivolto alla salvaguardia della nostra salute e all’angoscia che proviamo per i concittadini che lottano contro il Covid-19.
Tuttavia, il dramma che stiamo vivendo tutti riguarda anche gli aspetti socio-giuridico-economici che il virus sta producendo e purtroppo produrrà sulle nostre vite.
Ognuno di noi si sarà chiesto quale sorte subiscono i contratti e le prestazioni corrispettive che sono stati drasticamente interrotti dai vari decreti succedutisi in questi giorni per arginare la diffusione della pandemia virale.
Ebbene, titoli di viaggio, rette d’asilo, canoni palestra, ed ogni altra prestazione corrispettiva, ovvero quella in cui Tizio paga affinché Caio fornisca prestazione sono rimborsabili per impossibilità sopravvenuta.
Il codice civile, all’art. 1256 cosa dispone: se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni determina la risoluzione del contratto.
Nell’ipotesi in cui una delle due prestazioni divenga impossibile, la controprestazione resta priva di giustificazione causale. Dunque, se avete pagato un biglietto aereo per Milano, essendo divenuta impossibile la prestazione a causa delle restrizioni governative l’utente ha diritto al rimborso.
Si ricorda, a tal proposito, che a seguito dell’introduzione del DPCM 8 marzo 2020, e del successivo DPCM del 9 marzo 2020, l’ampliamento della c.d. zona rossa a tutta Italia, comporta che ogni spostamento in violazione del predetto divieto integra la condotta di reato di cui all’art. 650 c.p. ovvero inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00. € vale anche per tutte le Ordinanze Regionali che dispongono la chiusura di attività commerciali, palestre, attività ricreative, ludiche ecc..
Ebbene, l’art. 1463 c.c. chiarisce che, in tali ipotesi la controparte ha diritto ad ottenere la restituzione della prestazione, qualora questa sia stata già eseguita, ovvero liberata dall’obbligo di eseguirla, se non sia stata ancora eseguita.
A conferma di ciò in maniera ancora più specifica l’art. 28 del D.L. del 2 marzo 2020, n. 9, rubricato “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″, pubblicato su GU n.53 del 2-3-2020 ha disposto in maniera “autentica” (cio’ proveniente dallo stesso Legislatore) l’applicazione al COVID-19 delle regole concernenti la “impossibilità” sopravvenuta?.
La norma dispone infatti che “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati: [?] b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio?. Al fine di attivare il rimedio restitutorio, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione?”. ATTENZIONE! Nel caso di rimborso del titolo di viaggio, la legge? dispone un termine di 30 giorni per eseguire la predetta comunicazione.
In applicazione (anche analogica) del tessuto normativo anzidetto, non c?? dubbio che l?impossibilit? sopravvenuta non possa che estendersi a tutte le obbligazioni corrispettive che in questo periodo non vengono eseguite a causa delle restrizioni Covid.
D’altronde, in passato autorevole giurisprudenza ha rilevato che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte (Cass. n. 18047/2018 e cfr. sul punto anche Cass. n. 26958/2007).
Restare a casa ? innanzitutto un dovere morale di ciascuno di noi, ottenere il rimborso ? un diritto di tutti.
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